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Inquinamento e Rifiuti
Cos'è un rifiuto
L’articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine “rifiuti” nel modo seguente:
“qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
Il secondo capoverso dell’articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui
all’allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a
tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
Catalogo Europeo dei Rifiuti
Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto
oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del
comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando
esso soddisfa la definizione di rifiuto.
I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi
l’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la
Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il
catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di
statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa
alla gestione dei rifiuti.
Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della
procedura di cui all’articolo 18 della direttiva.
Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si
riferisce.
Il catalogo non pregiudica l’applicazione dell’elenco di “rifiuti pericolosi” disposto dall’articolo 1,
paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Classificazione CER dei rifiuti (Capitoli generali)
| 01 00 00 |
Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava |
| 02 00 00 |
Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura |
| 03 00 00 |
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili |
| 04 00 00 |
Rifiuti della produzione conciaria e tessile |
| 05 00 00 |
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone |
| 06 00 00 |
Rifiuti da processi chimici inorganici |
| 07 00 00 |
Rifiuti da processi chimici organici |
| 08 00 00 |
Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa |
| 09 00 00 |
Rifiuti dell'industria fotografica |
| 10 00 00 |
Rifiuti inorganici provenienti da processi termici |
| 11 00 00 |
Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa |
| 12 00 00 |
Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica |
| 13 00 00 |
Oli esausti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00) |
| 14 00 00 |
Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00) |
| 15 00 00 |
Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) |
| 16 00 00 |
Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo |
| 17 00 00 |
Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) |
| 18 00 00 |
Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura) |
| 19 00 00 |
Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua |
| 20 00 00 |
Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata |
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